Fac Simili di ricorso cartella: opporsi ad Equitalia / Agenzia delle Entrate


In questa pagina trovi elencati svariati modelli di ricorso, template e fac simile per opporti alle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate.

CONTENUTI DEL POST
Fac Simile modello ricorso in commissione tributaria per annullamento rateizzazione di avviso bonario

Cartella esattoriale, notifica e opposizione

 

Debiti con equitalia? Prima di disperare informati, ci sono molte soluzioni da provare per opporti ed ottenere ragione. Dopo la notifica (cartella esattoriale a mezzo posta) non precipitarti subito a pagare, c’è una soluzione migliore! Infatti non sempre le cartelle esattoriali sono valide, anzi incredibilmente la grande maggioranza delle volte sono colme di anomalie, e risultano passibili di sospensione e decadenza (cartella esattoriale appena notificata intendiamo, non vecchia di anni).

Cerchiamo insieme di vederci più chiaro. Le cartelle esattoriali sono documenti che l’agente della riscossione emette per riscuotere in modo coatto una tassa oppure una multa. Per portare a termine questa azione è necessario che l’agente della riscossione abbia un titolo esecutivo giuridicamente valido per farlo, che viene iscritto nel così chiamato ruolo esattoriale. Poi formerà il ruolo esecutivo e lo trasmetterà al concessionario (ovvero Equitalia).

Purtroppo, le cartelle di pagamento raggiungeranno un importo scandalosamente più alto del titolo esecutivo. Vi sono alcune infatti che partono da diverse centinaia di euro ed altre che arrivano a centinaia di migliaia.

Ora parliamo di sospensione cartella esattoriale, cartelle pazze e varie altre utili informazioni. Come se niente fosse, le amministrazioni utilizzano le “lunghe braccia” dell’escussione coattiva, perseguitando letteralmente debitori presunti in ragione di titoli non validamente e legittimamente costituiti: il fenomeno è così tanto diffuso da aver originato l’espressione, entrata nel comune linguaggio, di “cartelle pazze”.

Le cartelle esattoriali, che siano “pazze” o meno, impongono sempre a chi le riceve delle serie difficoltà nella risoluzione del problema; a queste difficoltà cercheremo, nelle righe a seguire, di dare una risposta.

Per prima cosa, quello di cui hai bisogno – e sarebbe disonesto non dirlo- è uno studio legale specializzato. Ma non qualsiasi: uno dei migliori. Possibilmente che ti faccia una diagnostica delle cartelle gratuitamente, per capire innanzitutto se ci sono possibilità, senza esborso di denaro. Per ottenere il nome di un avvocato specializzato in diritto bancario, già conosciuto e selezionato da noi, compila il form che trovi al lato della pagina.

Cartelle esattoriali, prescrizione o pagamento?

E per le cartelle esattoriali non pagate? Le cartelle esattoriali vanno in prescrizione, ma la prescrizione di cartelle esattoriali equitalia non è l’unica “arma” per non soccombere ai debiti con equitalia. La quasi totalità dei cittadini, quando si vede recapitare la temuta busta, sceglie di rateizzare la cartella equitalia. Il più delle volte la rateizzazione delle cartelle esattoriali però non è la soluzione migliore, al contrario: può rivelarsi la scelta peggiore.

Oggi per il debito con equitalia, oltre alla nostra consulenza gratuita chiamata“equitalia, come difendersi”, c’è una possibilità in più, che potremmo chiamare sanatoria cartelle esattorali, una sorta di mini sanatoria cartelle equitalia.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015, che ha dichiarato l’illegittimità delle norme relative alle nomine senza concorso pubblico di circa 767 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, è emerso che centinaia di migliaia di atti (cartelle, provvedimenti, ecc.) firmati dagli stessi soggetti negli ultimi anni, sono illegittimi.

Condono cartelle esattoriali 2015: ecco finalmente, da Equitalia, come difendersi.

Di conseguenza, chiunque abbia in corso delle procedure di assolvimento dei debiti con Equitalia, sulla base di cartelle emesse in virtù di avviso di accertamento sottoscritto da soggetto carente del relativo potere dirigenziale, invece di sperare e attendere una ipotetica prescrizione di cartella esattoriale notificata, potrà avanzare legittimamente ricorso per far dichiarare l’invalidità delle cartelle pazze, in relazione all’art. 42, comma 1, dpr 600/1973 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000.

Equitalia: come difendersi?

Puoi compilare il form che vedi a destra per richiedere maggiori informazioni gratuite sulla sospensione cartella esattoriale, la prescrizione cartella esattoriale notificata, la sanatoria cartelle esattoriali, cartelle equitalia condono.

Intanto, allo scopo di difenderti subito dalle cartelle pazze equitalia, ecco di seguito un fac simile ricorso cartella esattoriale che potrà essere presentata in Commissione Tributaria, attraverso il quale evidenziare il mancato potere del dirigente dell’Agenzia delle Entrate che ha sottoscritto l’atto impositivo e far dichiarare l’inesistenza dello stesso.

NB: ti invitiamo a leggere anche il nostro articolo sull’annullamento delle cartelle esattoriali a mezzo di ricorso

 

Fac Simile modello ricorso in commissione tributaria per annullamento rateizzazione di avviso bonario

 

Fac Simile modello ricorso in commissione tributaria per a…

Onorevole Commissione Tributaria Provinciale di …..
All’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ….. –
Ufficio Controlli – Area Legale
RICORSO
Oggetto: Ricorso avverso Cartella ruolo n°………….. emessa dall’ente Equitalia in relazione all’avviso bonario n° ………… del 18/11/2014, dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Chieti – ufficio territoriale di Chieti Vs ………. – C.F. ……….
…….. nato a ……… il ………… ed ivi residente in ………….., C.F. ……….., titolare di attività di commercio di prodotti per l’informatica in ……….. in località …., elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Guardiagrele in via Ghetto n°54 presso il suo difensore Dott. Caramanico Alessandro nato a Guardiagrele il 18/12/1976 ed ivi residente in via Ghetto n°54, C.F CRMLSN76T18E243X, iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti di Chieti al numero 296/A – parte ricorrente;
PREMESSO
1. che il sig. …………. riceveva l’avviso bonario n°…………. emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 24.275,86, di cui 20465,00 di imposta sul valore aggiunto dovuta per l’esercizio 2012, dichiarata nell’Unico 2013 e 3810,86 per sanzioni ed interessi;
2. a seguito del ritardo di pagamento della prima rata, l’intera rateizzazione è stata annullata e il debito trasferito dall’Agenzia delle Entrate all’Equitalia, che emetteva il ruolo n°……………. per un totale di euro 28521,46, con un aggravio di ulteriori euro 4245,60.
RICORRE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e segg. Del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a codesta Commissione Tributaria Provinciale di Chieti contro la Cartella ruolo n°…………… emessa dall’ente riscossore Equitalia spa, per complessivi 28.521,46 (parte resistente), in relazione all’avviso bonario n° …………. del 18/11/2014, dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Chieti.
Il sig. …………., rappresentato e difeso – giusta procura apposta a margine del presente atto – dal dott. Caramanico Alessandro, Commercialista iscritto presso l’Ordine di Chieti al n°296/A e con studio in Guardiagrele in via Ghetto n°54, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio.
FATTO
1. il sig. ………… in data 18/11/2014 riceveva telematicamente l’avviso bonario n°………. emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 24.275,86, di cui 20465,00 imposta sul valore aggiunto dovuta per l’esercizio 2012, dichiarata nell’Unico 2013 e 3.810,86 per sanzioni ed interessi ;
2. il sig. …………. provvedeva a richiedere la rateizzazione del debito, mediante la piattaforma on-line messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (allegato C);
3. la piattaforma on-line forniva le rate da versare oltre che le scadenze da rispettare;
4. In data 16/02/2015, quale scadenza naturale della prima rata, lo stesso ……….., per mezzo dello scrivente, inviava telematicamente presso il circuito Entratel l’F24 contenente la sopra indicata rata di euro 1213,85.
5. nonostante le buone intenzioni, la Banca, per motivi ad oggi ancora sconosciuti e non indicati della ricevuta di scarto, respinge il pagamento (allegato D);
6. il tempo di accorgersi dello scarto, in data 20/02/2015, il sig. …………., sempre per mezzo dello scrivente, inviava un secondo F24 telematico, contenente nuovamente la prima rata. Il pagamento andava a buon fine (allegato E);
7. nonostante il ritardo di pagamento della prima rata, per colpe altrui, il sig. ……………, continuava a versare le rate alle scadenze prestabilite dalla rateizzazione (allegato F);
8. a seguito del ritardo di pagamento, l’intera rateizzazione è stata annullata e il debito trasferito dall’Agenzia delle Entrate all’Equitalia, che emetteva il ruolo n°……………. per un totale di euro 28.521,46, aggiungendo alle 24275,76 euro dell’avviso bonario, ulteriori sanzioni, aggi ed interessi per euro 4245,60.
Le 1213,85 euro richieste come pagamento della prima rata della rateizzazione dell’avviso bonario, non sono state versate in tempo a seguito di un disguido bancario o del sistema Entratel. L’intenzione del sig. ………….., era quella di rispettare i termini imposti dall’Agenzia delle Entrate.
La stessa banca, ad oggi non ha comunicato le motivazioni dello scarto.
Al fine di regolarizzare il pagamento, lo studio incaricato del pagamento, effettuava il ravvedimento operoso sulla rata, tanto che, all’F24 inviato il 20/02/2015, sono stati aggiunti interessi e sanzioni per un totale di euro 4,91.

Fac simile di ricorso e reclamo mediazione

 

Fac simile di ricorso e reclamo mediazione

Commissione Tributaria Provinciale Di ____________
Ricorso
Con istanza di discussione in pubblica udienza
Per il Sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita)
con domicilio fiscale in (Comune e indirizzo)
codice fiscale
rappresentato e difeso per procura a margine (o in calce) del presente atto da (dati difensore, codice fiscale, indirizzo pec)
presso il cui studio in (indirizzo dello studio del difensore) ha eletto domicilio.
Ricorrente
Nei confronti di (indicare l’ente contro cui si ricorre, ad esempio “Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ____________, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore”)
Per ottenere
La declaratoria di nullità o di illegittimità, e/o l’annullamento di (indicare l’atto che si intende impugnare) notificato il (indicare la data di notifica), relativo al periodo di imposta (indicare l’anno a cui si riferisce il tributo).
Premessa
(indicare eventuali circostanze che si ritengono opportune).
Fatto
L’Ente (indicare il nominativo dell’ente che ha notificato l’atto), in data (indicare la data di notifica), ha notificato al ricorrente un (specificare i dettagli dell’atto notificato, comprese le conclusioni e le richieste da parte dell’ente)
Avverso il citato atto (indicare il numero dell’atto), il ricorrente, rappresentato e difeso dal sottoscritto, propone ricorso per i seguenti motivi di
Diritto
(A questo punto, bisogna esporre le motivazioni alla base del ricorso)
P.Q.M.
(significa per questi motivi)
Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che il presente ricorso venga accolto e che l’atto (indicare il numero dell’atto) venga dichiarato nullo, o annullato per tutti i motivi esposti nel presente ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari.
Chiede la discussione in pubblica udienza (la discussione in pubblica udienza è eventuale, su richiesta di parte; in caso contrario il ricorso è esaminato “a porte chiuse”).
Si allegano, alla copia del ricorso depositato in CTP, i seguenti documenti già richiamati nel testo :
Allegato 1 (indicare i dettagli relativi al primo documento);
Allegato 2 (indicare i dettagli relativi al secondo documento);
Allegato 3
Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di euro __________ (quindi ricompreso nelle controversie di valore fino a euro __________) e pertanto il relativo contributo è di euro _______. (indicare l’importo del contributo unificato).
Data e luogo
Firma del difensore
Il sottoscritto difensore dott./avv.__________ attesta, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
che la presente copia del ricorso, depositata presso Codesta On.le Commissione tributaria, è conforme a quella consegnata/spedita al (indicare l’Ente contro cui si ricorre)
Firma del difensore
Istanza di mediazione
Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del ricorrente
Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del difensore eventualmente nominato
contro
avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso,  …..  n. ………. notificato in data __/__/___, emesso dall’Ente………………..
per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati
CHIEDE
che l’Ente …………………. accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.
Valore ai fini dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92: € …………………………………..
Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti
MOTIVI
(elenco delle motivazioni addotte dal contribuente)
Per quanto esposto, la pretesa verrebbe a essere così rideterminata:
– imposta: € ………………………………….;
– interessi: € ………………………………….;
– sanzioni: € ………………………………….;
Comunica, in ogni caso, la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.
Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:
Riferimento……………………………………………………………………………….
via ……………………………………………, città ………………………………..,
PEC:……………………………………………………………………………………,
telefono/ fax/ email  ………………………………………………………………………………,
Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:
(elenco dei documenti allegati dal contribuente)
Luogo e data …………………………………
Firma……………………………………
Procura Speciale: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, _____________, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso __________.
Luogo e data …………………………………
Firma ……………………………………………….

Fac simile modello di ricorso per annullamento cartella di pagamento

 

Fac simile modello di ricorso per annullamento cartella di…

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto illegittimo o infondato. Per i tributi locali indicare l’ufficio tributi del Comune)
Via……..
Cap…….citta’……..

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.

Il/La sottoscritto/a…………… nato/a…………… il…………… C.F…………… residente in…………… Via……………. n…… telefono…………… telefax…………… posta elettronica……………

PREMESSO
Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, etc) n……… del ……………………………. notificato/a il……………….. in relazione all’anno di imposta………………………………… relativo all’immobile sito in…… Via ….. (solo per domande relativi a tributi locali come ICI, Tarsu, etc.) codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro……………… irrogando sanzioni per euro…………..

CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perche’ (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, specificando l’errore e i dati corretti, vedi nota) ………………………………………………….

DICHIARA
– di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
– di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

CHIEDE
A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).

Allega:
– copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;
– documentazione che comprovi l’illegittimita’ del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, etc.etc.);
– copia del documento di identita’.

Luogo e data:……………………

Firma……………………………

 

NOTE:
Esempi di motivazioni per cui e’ richiedibile l’annullamento o la rettifica degli atti:
* errore di persona;
* evidente errore logico o di calcolo;
* errore sul presupposto dell’imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
Per quanto riguarda i tributi locali:
* immobile/i dichiarato con estremi catastali diversi da quelli effettivi;
* errata indicazione della rendita catastale;
* immobile venduto in data……. con atto di rogito………
* erronea indicazione delle quote di possesso;
* mancata applicazione della detrazione per abitazione principale;
* Etc.etc.5

Fac Simile di ricorso cartella esattoriale: multa

 

Inseriamo qui un modulo utilizzabile per far ricorso al giudice di pace o al prefetto (modulo per ricorso multe)

modulo per ricorso multe

Fac Simile di ricorso contro cartella esattoriale

 

Fac Simile di ricorso contro cartella esattoriale

 

ONOREVOLE COMMISSIONE TRIBUTARIA
RICORSO
ISTANZA DI SOSPENSIONE
EX ART. 47 D.LGS. N. 546/1992
PER: Il Sig./Società ……………………. (indicazione del contribuente) (cod. fisc. ………………………….), rappresentato e difeso(2), come da mandato a margine (oppure in calce al) del presente atto, dall’avv./dott./rag. …………. (Cod. Fisc…….), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in …………………., Via ……………………… (oppure residente in ……………….)
ricorrente
CONTRO: L’Agenzia delle entrate – Ufficio (3) di …………………. (oppure indicazione dell’altro ente impositore) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ……………….., via ………………….., n. ……
NONCHÉ CONTRO: L’Agente della Riscossione di ……………………….. (oggi EQUITALIA S.p.A.) (4) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ……………….., via ………………….., n. ……
Resistenti
ATTO IMPUGNATO: cartella di pagamento n. ……………………. (allegato al fascicolo di parte sub n. …. della produzione documentale) emessa e notificata dall’ Agente della riscossione (oggi Equitalia S.p.A.) di …………………., nonché avverso il ruolo n. …………., reso esecutivo in data …………….., con i quali atti si intima al ricorrente il pagamento di complessivi €. ……………….. a titolo di …………………………. relativamente all’anno ……….. chiedendone l’annullamento per quanto verrà di seguito esposto.
Si rileva sin d’ora che, poiché l’impugnata cartella di pagamento non è stata preceduta da alcun atto di accertamento o altro atto suscettibile di autonoma impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria, a norma dell’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/92, con il presente ricorso saranno trattati non solo
i motivi di impugnativa relativi ai vizi propri della cartella di pagamento e del ruolo in oggetto, bensì anche i vizi relativi alla pretesa tributaria nei termini della sua fondatezza
MOTIVI DI RICORSO
I) Indicare ed argomentare, con supporti normativi e giurisprudenziali, i motivi che determinano l’illegittimità ed l’infondatezza dell’atto impugnato.
Possono rilevarsi vizi propri della cartella di pagamento, tra i quali a titolo esemplificativo si riportano:

  • Difetto di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento.
  • Mancata indicazione del responsabile del procedimento e mancata sottoscrizione della cartella di pagamento.
  • Mancata indicazione dell’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.
  • Mancata indicazione dell’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela e/o delle modalità, del termine, dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
  • Errori di calcolo derivanti dal controllo automatico o formale della dichiarazione.
  • Mancato invio dell’avviso bonario.
  • Irregolarità della notifica della cartella di pagamento.
  • La non corretta identificazione del debitore.
  • Decadenza del diritto dell’amministrazione finanziaria per decorrenza dei termini entro cui notificare la cartella di pagamento.
  • Eventi successivi che hanno comportato l’estinzione del credito (adempimento, prescrizione, decadenza, condono).
  • Illegittimità della riscossione in caso di annullamento dell’atto impositivo in via giudiziaria.

Si rilevano altresì:

  • Questioni di merito attinenti all’an e al quantum debeatur della pretesa.
  • Nullità della cartella di pagamento derivante dall’omessa notifica dell’atto prodromico (avviso di accertamento, avviso di liquidazione…)

II) Indicare ed argomentare i presupposti per la concessione della tutela cautelare: ossia, sussistenza del requisito del cd. fumus boni iuris (a questo proposito può bastare il richiamo ai motivi sub 1 ovvero l’allegazione dell’indispensabilità del bene per lo svolgimento dell’attività lavorativa o particolari esigenze del ricorrente) e ricorrenza del cd. periculum in mora (individuazione dei relativi motivi ed illustrazione delle prove al riguardo).
Per tutto quanto dedotto ed a dedursi, con riserva d’ulteriori deduzioni e repliche all’assunto dell’opposto
SI CHIEDE
A codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale di …………………, per i suesposti motivi, contrariis reiectis, voler dichiarare nulli la cartella di pagamento n……………………….., emessa dalla ……………………., agente della riscossione per la Provincia di …………………. ed il ruolo n. …………….
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Salvis iuribus.
In allegato si produce copia dei seguenti documenti:
1) atto impugnato;
2) ………………….;
3) …………………………….
Luogo e data
Firma del difensore

NOTE
1 Estratto dal volume “Come difendersi dalla cartelle di pagamento” Maggioli Editore 2011.
2 L’obbligo della rappresentanza è previsto nei casi in cui il valore della lite è superiore a €.2.582,00 euro.
3 Indicare l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
4 Indicare la Società locale dell’Agente della riscossione.

Fac Simile ricorso avverso cartella esattoriale non notificata o mai notificata

 

Inseriamo qui di seguito un esempio di cartelle esattoriali non notificate a cui è stato fatto ricorso da uno studio legale di Torino

CTP TORINO RICORSO LONGO MARTINO SRL – CARTELLE NON NOTIFICATE

Esempio di ricorso per cartelle esattoriali non notificate

Vi forniamo inoltre un altro esempio di ricorso per l’opposizione di una cartella esattoriale per mancata o tardiva notifica relativa ad una multa

Fac Simile ricorso avverso cartella esattoriale per mancat…

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CITTA’
RICORSO IN OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA
Per il sig. Sempronio, nato a … , il …, C.F. … e residente in Napoli, alla via Napoli n. 1, rappresentato e difeso dall’Avv. Mevio (C.F.: …) ed elettivamente domiciliato presso lo studio …, in [inserire città], Corso [inserire indirizzo], n. 2, giusta procura a margine del presente atto, con richiesta di effettuarsi le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax all’utenza n. [inserire numero fax] ovvero a mezzo pec all’indirizzo  mevio@legalmail.it [inserire pec]
CONTRO
COMUNE DI [inserire Comune], in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con sede [inserire sede]
NONCHE’ CONTRO
[inserire Nominativo agente riscossione], AGENTE DELLA RISCOSSIONE, in persona del suo l.r.p.t., con sede in [inserire sede].
OGGETTO: Ricorso in opposizione a Cartella Esattoriale n. [inserire numero cartella] notificata il [inserire data notifica] in relazione a verbale n. [inserire numero verbale] del Comune di Napoli, mai notificato
Premesso
1) In data 30.06.2014 veniva notificata al ricorrente cartella esattoriale n. [inserire numero cartella] che si allega in originale, con relata di notifica (doc. 1);
2) Che in particolare la cartella esattoriale si riferisce ad una pretesa contravvenzione ([inserire numero verbale]) che sarebbe stata elevata dalla Polizia Municipale del Comune di [inserire città] in data 22.07.2010;
3) Che il ricorrente non conosce il contenuto e le motivazioni di detto verbale che non è mai stato notificato;
4) Che invero la cartella esattoriale reca le seguenti motivazioni:
Codice Tributo  anno    Importo a ruolo   Estremi atto
5242                 2010   149,50                [inserire estremi atto]
Codice Tributo  anno    Importo a ruolo   Estremi atto
5243                 2010   89,70                  [inserire estremi atto]
Codice Tributo  anno    Importo a ruolo   Estremi atto
5354                 2010   13,40                  [inserire estremi atto]
5) Che, a dire di [inserire nome Ente impositore], gli importi sarebbero dovuti per contravvenzione del codice della strada (non meglio identificata), per maggiorazioni ex l.n. 689/81 e per recupero spese nonchè per compensi di riscossione;
6) Che è indicato in cartella che il verbale [inserire estremi verbale] del Comune di [inserire città], sarebbe stato notificato in data [inserire data pretesa notifica], ma tale circostanza non corrisponde al vero poiché il verbale non è stato mai notificato;
7) Diversamente, infatti, il verbale [inserire estremi verbale] del Comune di [inserire città] non è mai stato notificato al Sig. Sempronio né ad alcuno, come peraltro da controllo effettuato presso i competenti organi di Polizia Municipale;
8) Che il ricorrente non è a conoscenza del contenuto della multa e comunque contesta di aver mai violato il codice della strada.
Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone
OPPOSIZIONE
alla Cartella Esattoriale n. [inserire numero cartella] notificata il [inserire data notifica] per i seguenti motivi
1. MANCATA NOTIFICA DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
Si eccepisce la mancata notifica o consegna del verbale relativo alla sanzione amministrativa [inserire estremi verbale].
Invero detto verbale non è stato mai notificato e/o comunicato e/o contestato all’opponente né nei termini di legge (entro 90 giorni,) né in alcun altro modo, né ad oggi, con la conseguenza che il ricorrente non è a conoscenza del contenuto e delle ragioni della multa né non ha mai potuto prenderne visione.
Tale circostanza rende annullabile la cartella esattoriale e/o inesistente il procedimento e, pertanto, nullo il provvedimento per cui è causa.
2. NULLITA’ DEL VERBALE SINTETIZZATO, RIPORTATO IN CARTELLA
In ultimo gli estremi del verbale riportato in modo sintetizzato manca dei requisiti minimi previsti dal C.d.S. all’art. 200 e dell’art. 383/4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S..
***
Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato
CHIEDE
Che l’Ill.mo Giudice adito voglia, previa sospensione dell’esazione, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui sopra, che la cartella esattoriale n. [inserire n. cartella esattoriale] è inefficace e/o nulla e/o inesistente e/o annullabile
Con conseguente condanna del Comune di [inserire città] e del Gestore della esattoria, come individuato, alle spese anche risarcitorie per il procedimento posto in essere;
2) Ordinare lo sgravio degli importi iscritti a ruolo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Produce, mediante deposito in Cancelleria:
1) Originale Cartella Esattoriale n. [inserire estremi cartella esattoriale] notificata il [inserire data notifica] con busta di recapito;
2) Copia ricorso.
Il presente procedimento ha un valore di Euro [inserire valore causa] e, dunque, si versa un contributo unificato di € [inserire importo Contributo Unificato].
Città e data [entro 30giorni dalla notifica della cartella]
Firma Avvocato

Fac Simile ricorso cartella esattoriale commissione tributaria

 

Fac Simile ricorso cartella esattoriale commissione tribut…

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI………………………………….
Ricorso avverso cartella di pagamento con contestuale istanza di sospensione dell’atto impugnato e contestuale istanza di trattazione in pubblica udienza

Il Sig………………………..………………………..
Nel Giudizio
Contro:
1) Agenzia delle Entrate Ufficio di………… in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) ………………. spa, Concessionario per la riscossione per la provincia di ………..………, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Il sig……………………. (codice fiscale………………….…), rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto dall’Avv./Dott./Rag……………………………. …, ed selettivamente domiciliato presso il suo studio in………………..,alla Via………………., n….. (solo per controversie superiori a 2.582 euro).

RICORRE
Avverso la cartella di pagamento n…………….., notificata il…………, con la quale il Concessionario alla riscossione intimava il pagamento della somma complessiva di euro……..….. in relazione a presunto mancato pagamento di…….………..,
in ragione della  nullità della medesima cartella impugnata per violazione dell’art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente”),  in mancanza di identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione, da imputare a ……………….Spa Concessionario della Riscossione per  la provincia di ………….., atteso che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la perfetta trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. Aspetti questi che sono elementi essenziali del principio di buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall’art. 97, primo comma, della Carta Costituzionale.
Si evidenzia che nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2007,  LA CORTE COSTITUZIONALE  ha dichiarato la manifesta infondatezza  della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,  sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.
Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto……………..…………………….. (tramite il sottoscritto difensore per controversie superiori a 2.582 euro):
fa ISTANZA
ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. 546/92 di sospensione dell’ atto impugnato, sussistendo i presupposti voluti dalla legge, atteso che un’eventuale prosecuzione dell’azione di riscossione comporterebbe un grave pregiudizio economico per il ricorrente.
C H I E D E
a codesta Commissione Tributaria Provinciale di …………………, previo accoglimento dell’Istanza di sospensione  dell’esecuzione dell’atto impugnato, di dichiarare l’illegittimità della cartella di pagamento opposta, per violazione dell’art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, con vittoria delle spese del presente  giudizio.
C H I E D E
Ai sensi dell’art. 33, G.Lgs. n. 546/1992, la discussione in pubblica udienza del proprio ricorso
Si notifica il presente ricorso con l’istanza di sospensione dell’atto impugnato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di ………………………..ed al Concessionario della Riscossione dei Tributi di……………… e si depositano i seguenti documenti:
1)      cartella di pagamento
2)      …………………..
3)      Luogo e data …………………

Qui di seguito inseriamo un’istanza di sospensione alla commissione tributaria provinciale

Esempio di istanza di sospensione: commissione tributaria provinciale

Esempio di istanza di sospensione: commissione tributaria provinciale

Fac Simile di ricorso in caso di prescrizione

 

Inseriamo qui un esempio di ricorso in caso di prescrizione pubblicato dall’Avv. Davide Binda da Roma

Esempio di ricorso in caso di prescrizione

Cartelle Esattoriali: in breve cosa è una cartella esattoriale

 

Descriviamo qui in breve cosa è una cartella esattoriale senza soffermarci troppo perché ne abbiamo parlato già in molti nostri articoli. Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere anche i post su questo sito. Se sei un utente che ci segue puoi leggere brevemente questo paragrafo o andare oltre.

La cartella esattoriale è una cartella di pagamento che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) invia al contribuente nel momento in cui l’Ente, scritto sulla cartella esattoriale (Comune, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ecc), lo ha iscritto a ruolo. Ricordiamo che l’iscrizione a ruolo è un documento in cui sono registrati:

  1. il contribuente
  2. la somma dovuta dal contribuente (ci possono essere iscritte anche più somme dovute)
  3. le istruzioni del pagamento
  4. invito a pagare entro 60 giorni
  5. a chi e come chiedere la rateizzazione
  6. spiegazioni per ricorsi
  7. nome del responsabile dell’iscrizione a ruolo

Pertanto l’iscrizione a ruolo è un elenco fornito dall’ente impositore (ente creditore) ai fini della riscossione delle somme inserite all’interno del documento stesso. Per ogni ente creditore viene scritto il nome e l’indirizzo. Le somme sono dette iscritte a ruolo quando vengono richieste dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: ciò accade quando l’Ente creditore ha già presentato al contribuente un avviso detto avviso bonario senza aver ricevuto il pagamento.

Il ruolo viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede a:

  1. predisposizione e notifica della cartella
  2. riscossione delle somme
  3. in caso di mancato pagamento procedere con l’esecuzione forzata

Domande del contribuente – FAQ e storie di contribuenti

 

“La cartella esattoriale ha bussato alla porta e … cosa fare?”

“Ho ricevuto una cartella esattoriale risalente al 2005 nonostante non abbia mai ricevuto prima alcuna richiesta. Vorrei contestarla”

“Ho ricevuto da Equitalia una cartella esattoriale relativa ad una multa del 2011 di 100 euro diventati oggi 950 euro. Come posso tutelarmi?”

“Sono andato a pagare una cartella esattoriale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ho scoperto che mi hanno notificato altre cartelle al mio vecchio indirizzo e date alla mia ex fidanzata, ma io non ne sapevo nulla. Come posso fare?”

“Ho fatto l’accesso al sito dell’Inps e ho scoperto di avere cartelle esattoriali inerenti a multe dal 2010 fino al 2012 mai notificate per un totale di euro 3.000. Le avevo rateizzate ed ora le ritrovo. Come posso procedere?”

“Ho preso una multa perché la mia patente era scaduta.
Normalmente l’autoscuola mi avverte, ma ho avuto un problema al computer, ho chiesto di darmi 2 giorni per presentare il documento, ma hanno rifiutato dandomi una multa di 108 euro. Ero a 100 metri da casa. Il giorno dopo avevo già fatto tutto .. sono arrabbiata .. come francese e come cittadina che fa parte dell’Europa. Da noi la patente è valida a vita. Trovo che è illegale. Tutto il resto era perfetto. Sono offesa. Posso fare ricorso? Grazie” – 2015

“Sono un pensionato di 74 anni con 850 euro al mese invalido all’80%, ho un auto del 1992 che mi hanno messo in fermo amministrativo per la tarsu di un civico 38 non di mia proprietà o affitto. L’erario mi ha scritto che non gli ho fornito documentazione adatta. Sono stato al comune di Napoli ufficio tarsu, che mi fece fare una dichiarazione che hanno respinto e debbo pagare 1.500 euro.”

Queste sono alcune delle domande che i contribuenti si chiedono, ma ci sono innumerevoli quesiti che il cittadino si pone e a volte non sa cosa fare.

Per ogni tipo di informazione è bene recarsi presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e farsi dare gli estratti di ruolo delle cartelle su cui è stato svolto l’atto, domandare inoltre anche le eventuali notifiche se ci fossero in essere (farsi fornire le copie) e chiedere anche le copie della relata di notifica (la relata di notifica è la certificazione dell’avvenuta notifica che l’Ufficiale Giudiziario stende in calce all’originale e alla copia dell’atto).

Non mi stancherò mai di dirlo: informatevi della vostra posizione. Meglio essere informati oggi che non poter far nulla domani. Controlla la tua posizione perché conoscere è un tuo diritto.

Riconoscere la validità della comunicazione: secondo il contribuente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato una comunicazione corretta

 

Quando il contribuente riceve una comunicazione e la ritiene valida può mettersi in regola effettuando il pagamento della sanzione:

  1. Comunicazione relative a controlli automatici: il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
  2. Comunicazione relative a controlli formali: il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
  3. Comunicazione per redditi a tassazione separata: il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il pagamento è tardivo o non avvenuto la sanzione è del 30%
Tipo di comunicazione Termine Sanzione Pagamento
Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo) entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito Nessuna Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione 10% della maggiore imposta Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:

– il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
– il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione

Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione Nessuna  

Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:

– il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
– il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione

Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione 20% della maggiore imposta Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:

– il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
– il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione

Non riconoscere la validità della comunicazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato una comunicazione scorretta

 

Le soluzioni differiscono a seconda della comunicazione ricevuta dal contribuente:

  1. Comunicazione a seguito di un controllo automatico
  2. Comunicazione a seguito di un controllo formale

Comunicazione a seguito di un controllo automatico

  1. Accedere al sito se si è abilitati (Fisconline ed Entrate)
  2. Inviare un email tramite pec a dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it
  3. Telefonare al Centro assistenza multicanale (848 800 444)
  4. Rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Comunicazione a seguito di un controllo formale

Il contribuente può segnalare, all’ufficio che ha trasmesso la comunicazione, eventuali errori insieme ai dati corretti o agli elementi non considerati.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione dà all’Ente creditore le intere somme comprensive di interessi e sanzioni. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione trattiene il rimborso delle spese di notifica e l’aggio (interessi di riscossione) espresse in percentuale sulle somme riscosse fissato per legge, per il servizio svolto.

Vi riportiamo qui di seguito uno schema che potete trovare nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Aggio e oneri di riscossione

Pagamento della cartella Oneri di riscossione 
per i carichi affidati dal 1/01/2016
Aggio 
per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015
Aggio 
dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica 3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore 4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore 4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica 6% a carico del debitore 8% a carico del debitore 9% a carico del debitore

Il ricorso: i motivi per fare domanda di ricorso (cartelle esattoriali)

 

Il ricorso può essere presentato per vizi propri della cartella (mancata notifica, prescrizione, errori di calcolo ecc) o per vizi di notifica dell’atto precedente.

Se hai problemi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non esitare a difenderti dalle banche, dai debiti, dai pignoramenti, dai decreti aggiuntivi, dalle multe, dal canone Rai, dalle cartelle esattoriali ecc
Se sei strozzato dai debiti e non riesci ad affrontare la difficile situazione puoi informarti. Oggi puoi fare qualcosa per risolvere la problematica in base alla legge.

Conosci la legge n. 3 del 27 gennaio 2012?
Questa legge tratta le procedure relative agli addebiti impropri ed è uno strumento per ottenere la riduzione fino al 50% dei debiti. Queste procedure possono sospendere ogni azione da parte del creditore che arreca danni e soprattutto pregiudizi al debitore per salvarne il patrimonio.

Come difendersi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: contestare le cartelle esattoriali sulle tasse e multe stradali

 

La cartella di pagamento può essere annullata (totalmente o parzialmente) dal giudice tributario (commissione provinciale tributaria) se dovesse presentare vizi propri (vizio di notifica, mancato rispetto dei termini, vizi di motivazione, omesse informazioni ecc).
In caso di sanzioni amministrative (multe stradali) il ricorso è fattibile entro 30 giorni dalla notifica rivolgendosi al giudice di pace della zona in cui è avvenuta l’infrazione.

 

Cartelle pazze: ricorso contro l’Agenzia elle Entrate-Riscossione – La guida

Premettiamo che ti è arrivata una cartella di somme non dovute oppure pagate oppure andate in prescrizione. Come ripetiamo nei nostri articoli, non farti prendere dal panico perché esiste la soluzione. Ti spieghiamo come fare e cosa fare per annullare e fermare la riscossione da parte della già Equitalia.

Sospensione

Per sospendere una cartella esattoriale si fa domanda direttamente:

  • all’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure
  • all’Ente creditore oppure
  • al giudice

Si fa domanda ad Equitalia se ci sono alcuni presupposti che ti elenchiamo qui di seguito:

  1. hai pagato il debito prima dell’iscrizione a ruolo
  2. esiste una sentenza che annulli la somma (in parte o del tutto) a cui Equitalia non ha partecipato
  3. esiste un provvedimento di sgravio (annullamento del credito – debito)
  4. la cartella è caduta in prescrizione
  5. esiste la sospensione amministrativa (da parte dell’ente creditore) o giudiziale (da parte di un giudice)

Per fare domanda di sospensione compilare il modulo appropriato (lo trovi nel sito dell’ente sezione sospensione). Ricordati di inserire le motivazioni della sospensione con un tuo documento (d’identità) e la documentazione relativa. Ovviamente se la somma è stata già pagata ricordati di allegare la ricevuta di pagamento.
Il procedimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica
La sospensione non sospende i termini di ricorso.

Annullamento in autotutela

 

Oltre alla sospensione il contribuente può richiedere la sospensione e l’annullamento del debito all’ente creditore (esempio all’Inps per i contributi previdenziali).
L’annullamento viene chiamato annullamento o istanza in autotutela e anche in questo caso, come nella sospensione, si può fare ricorso al giudice.

Annullamento e sospensione

Se Equitalia o l’ente creditore invia al contribuente un esito negativo oppure non risponde alla vostra domanda di annullamento del debito si ha tempo 60 giorni per presentare ricorso affinché l’istanza di sospensione e la richiesta di autotutela non siano sospese nei termini

Il ricorso deve essere presentato :

  1. al giudice di pace per le multe
  2. al tribunale del lavoro per contributi (inps e Inail)
  3. alla commissione tributaria per tasse e imposte
  4. al tribunale ordinario per bollette
  5. al giudice dell’esecuzione se si ha già un inizio di pignoramento

Il ricorso alla commissione tributaria è anticipato sempre da una fase amministrativa (che dura 90 giorni) detta reclamo-mediazione: fase che si applica per una somma inferiore ai 20.000 euro e se l’atto contestato è:

  • avviso di accertamento
  • avviso di liquidazione
  • provvedimento per sanzioni
  • ruolo
  • negazione o revoca di agevolazioni
  • rifiuto della restituzione dei tributi

Modulo per il ricorso

 

Il modulo per un ricorso deve contenere informazioni obbligatorie:

  • i dati del contribuente e il suo domicilio (incluso la posta pec
  • i dati del difensore eventualmente nominato e il suo domicilio
  • i riferimenti dell’atto
  • le motivazione del ricorso
  • le richieste del contribuente (esempio l’annullamento)
  • il valore della lite (inferiore a 20.000 euro)
  • allegato di una proposta di mediazione

L’istanza della mediazione deve contenere le seguenti informazioni:

  1. i dati per il ricorso
  2. una proposta di rideterminazione del creditore
  3. il fatto di essere disponibili a valutare la mediazione della controparte

Modello di ricorso per annullamento

 

Abbiamo compreso che una cartella esattoriale o di pagamento può essere annullata parzialmente o totalmente da un giudice tributario.
I motivi per l’annullamento di una cartella sono i vizi propri della cartella: uno dei vizi più contestati è il difetto di notifica.
Colui che notifica deve rispettare delle norme e leggi che determinano le procedure in ogni loro forma tra cui la procedura della consegna.
Altri procedimenti possono violare il principio del contraddittorio procedimentale che impone all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di convocare il contribuente per la comunicazione dell’esito.

L’autotutela

 

L’Autotutela è stata introdotta dall’art. 68 del d.p.r. 287/92. abrogato e poi sostituito da dl 564/94 convertito poi in legge 28/99 e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97.
Attraverso l’autotutela si invia una richiesta all’ente creditore di correggere o annullare una cartella esattoriale illegittima o infondata. Per le imposte si invia tale documentazione all’Agenzia delle Entrate ad esempio.
Per le cartelle esattoriali, considerate atti emessi da concessionari incaricati alla riscossione, è in vigore un procedimento che si distingue un po’ dall’autotutela che si invoca per errori. In tali casi si procede con l’invio di una domanda di sgravio al concessionario della riscossione ottenendo così la sospensione immediatamente. Comunque se ci sono errori all’interno della cartella inerenti a calcoli o errori logici si procede con l’autotutela

Multa: come pagare e fare ricorso se si riceve una multa del codice stradale

 

Quando una multa del codice stradale arriva a casa del cittadino ci sono due strade possibili da percorrere:

  1. pagare l’infrazione entro 60 giorno dalla notifica (dal ricevimento della multa): se si paga entro 5 giorni dalla notifica si ha il prezzo ridotto. La multa deve essere conservata per 5 anni
  2. fare ricorso: il ricorso maggiormente applicato è il ricorso per autotutela (istanza di autotutela) che bisogna presentare all’ente che ha emesso la contravvenzione.

Ricorso al Prefetto

 

Il cittadino può fare ricorso al Prefetto del luogo in cui è avvenuta l’infrazione ed inviarlo tramite raccomanda A/R entro 60 giorni. Il Prefetto richiede all’agente la conferma o il diniego della multa. Se la multa viene rigettata, la somma raddoppia e non si può richiederne la sospensione. L’ordinanza deve avvenire entro 210 giorni, termine dopo il quale il cittadino è invitato a presentarsi presso la Prefettura a cui ha fatto il ricorso per accertarsi che sia stata emessa oppure no l’ordinanza. Se non fosse stata emessa, il ricorso è stato accettato (come dice il detto chi tace acconsente). L’ordinanza, comunque, deve essere notificata al cittadino entro 150 giorni.
Il ricorso al Prefetto è utile in caso di errore o illecito.
Il ricorso al Prefetto è regolato dall’art. 203 (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285):

  • il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196 … possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo
  • il ricorso … può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento … il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione
  • il responsabile dell’ufficio o del comando … è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso
  • qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il verbale costituisce titolo esecutivo

Ricorso al Giudice di Pace

 

Prima di incorrere al ricorso al Prefetto è utile fare un ricorso al Giudice di Pace come prima cosa. Pertanto il ricorso al Giudice di Pace è il primo passo utile.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario.
Tale ricorso:

  1. deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell’atto (multa)
  2. deve essere inviato, tramite raccomandata A/R, alla cancelleria dell’ufficio del giudice di pace dove è avvenuta l’infrazione

Si ricorda che il cittadino deve presentarsi all’udienza pena l’annullamento del ricorso.

Se si fa richiesta di ricorso presso un altro luogo (diverso dal luogo dove è avvenuta la contravvenzione) si deve richiedere il domicilio presso:

  • il comune del Giudice di Pace oppure
  • presso la cancelleria oppure
  • presso una persona di fiducia.

Se si vuole sospendere il pagamento della multa bisogna scriverlo all’interno della dichiarazione del ricorso. Se il ricorso fosse ritenuto nullo cioè non accettato la multa raddoppia.
Il giudice fisserà una data dell’udienza entro 60 giorni.

Si ricorda, inoltre, che quando si ricorre al ricorso al giudice di pace si deve pagare un importo diviso in scaglioni:

  • 37,00 Euro per multe inferiori ad Euro 1.033
  • 43,00 Euro per multe e sanzioni amministrative fino ad Euro 1.033
  • 43,00 Euro + 27,00 Euro di marche da bolle per multe da 1.033 a 1.100 Euro
  • 98,00 Euro + 27,00 Euro in marche da bollo per contenziosi per importi da 1.100 a 5.200 Euro
  • 237,00 Euro + 27,00 Euro in marche da bollo per contenziosi per importi da 5.200 a 26.000 Euro e per quelli di competenza solamente del Giudice di Pace

Il ricorso può essere effettuato dal conducente che ha effettuato la trasgressione o dal proprietario del mezzo. La persona legittima per fare ricorso è l’intestatario del verbale, ma se il proprietario del mezzo e il conducente fossero diversi è meglio che il ricorso venga fatto insieme.
Vogliamo qui ricordare che all’interno del verbale è indicato anche l’obbligo, da parte dell’intestatario del verbale stesso, di comunicare i dati del conducente ai fini dell’art. 126-bis del C.d.S. (codice della strada).

Se si dovesse omettere tale dichiarazione arriva a casa un’ulteriore multa di minimo 286,00 Euro (in più rispetto alla multa). L’articolo è nato per quelle ditte che sono proprietarie di auto aziendali che vengono guidate dai dipendenti che diventano i conducenti. Da quando è nato questo articolo molti Comuni lo utilizzano per fare cassa ed inviare ai cittadini una multa decisamente salata per non aver fornito i dati del conducente (anche se il conducente era il proprietario del mezzo). L’articolo è inerente ai punti della patente e non alla contravvenzione in sé.
Il ricorso al Giudice di pace è regolato dall’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285:

  • alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203 (ricorso al prefetto) il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196 , qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, … possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150

Riassumiamo brevemente ciò che viene stabilito nell’articolo 7:

  • le controversie di opposizione al verbale sono regolate dal rito di lavoro ove non diversamente stabilito
  • si ribadisce che l’opposizione è da farsi davanti ad un giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione
  • il ricorso è da proporsi entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o notifica (60 giorni se il trasgressore risiede all’estero)

Per maggiori informazioni relative all’articolo 7 vi riportiamo il link di riferimento

Mancata comunicazione dei dati del conducente

L’articolo 126 bis del codice della strada indica l’obbligo da parte del proprietario del mezzo o di fornire i dati del conducente al momento della contravvenzione entro 60 giorni dalla notifica del verbale. La sanzione per la mancata comunicazione è regolata dallo stesso articolo e non più dall’articolo 180 comma 8. Tale importo è oggi di euro 286,00 come minimo.

La polizia comunica i dati all’anagrafe nazionale per la decurtazione dei punti entro 30 giorni dalla contestazione. La legge ritiene che l’omissione di tale comunicazione sia una violazione a cui si può procedere con l’applicazione di una sanzione pecuniaria (non si è collaborato … forse con la giustizia).
Si precisa che l’omissione della comunicazione dei dati a causa della memoria (non ci si ricorda chi era alla giuda) è considerato inammissibile e quindi da evitare.

Il ministero ha inserito una nota (la nota n. 300/a/3971/11/109/16 del 24 aprile 2011) che rende necessario un intervento chiarificatore sulla corretta applicazione (dell’articolo 126-bis) causa prassi difforme, da parte degli uffici di Polizia nell’applicazione.

In questa nota si definisce che la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali

Non scriviamo qui di seguito tutta la nota di cui forniamo, poco sopra, il link di riferimento, ma vogliamo darvi un’ulteriore ed ultima informazione relativa a questa nota:
al fine di ovviare, dice la nota, a tale adempimento (mancata comunicazione dei dati) si potrà inserire nel corpo del verbale la seguente dicitura che noi vi inseriamo qui di seguito

“L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi dalla legge”

Continua dicendo che i verbali privi di tale indicazione (chiamata nella nota intimidazione) dovranno essere seguiti da un ulteriore rinnovato e notificato atto che invita il proprietario (questo atto viene inviato al proprietario) a fornire le generalità del conducente quando il verbale di ricorso o opposizione è diventato definitivo.

Tale mancata comunicazione è comunque sanzionabile.

Il Ministero degli interni comunica che la “comunicazione dei dati” deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione. Riportiamo una sentenza che precisa che “In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.” (sentenza n. 27/2004 del 24 gennaio 2005 paragrafo 9.1.2)

Si può dunque fare ricorso anche contro quei verbali relativi alla violazione dell’art 126 bis comma 2 (anche l’ex 180 comma 8) inerenti alla comunicazione dei dati del conducente. Il ministero aveva stabilito che si poteva far ricorso al Giudice di Pace (circolare M/2413/24 del 14/02/2007) oppure far ricorso al Prefetto. Questa circolare è stata poi sostituita da una successiva circolare del 02/04/2007 che ribadiva che le contestazioni vanno fatte nel luogo dove è avvenuta la contravvenzione come avveniva precedentemente al 14/02/2007

Ad oggi i ricorsi vanno effettuati presso

  • Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta l’inflazione (multa)
  • Prefetto del luogo in cui è avvenuta la contravvenzione (multa)

90 giorni dalla notifica: notifica del verbale al proprietario del mezzo o multa notificata (inviata) al conducente trasgressore

 

Il verbale deve essere notificato, cioè inviato a qualcuno perché questa persona venga a conoscenza del fatto e paghi la multa entro 90 giorni dalla data dell’identificazione del trasgressore. L’identificazione può avvenire immediatamente tramite fermo, ma anche successivamente per utilizzo di autovelox. Pertanto il verbale viene inviato al trasgressore che potrebbe avere la residenza in un luogo ma essersi trasferito in un altro (residenza non ancora registrata). Ciò determina una seconda notifica: in questo caso i 90 giorni decorrono dalla seconda notifica.
Esiste inoltre anche la notifica per giacenza: se non si ritira la multa, i giorni di giacenza vengono conteggiati. In questo caso si può fare ricorso in quanto la cartella esattoriale (la multa) non è stata notificata, ma inviata tramite le poste e le poste sono ancora in possesso della multa.

Il ricorso per multe con notifica di giacenza inizia

  • da quando il cittadino ha ritirato il verbale in posta (se avviene entro il decimo giorno di giacenza)
  • dal decimo giorno di giacenza se il cittadino ritira il verbale dopo il decimo giorno di giacenza

Ricorso: a chi devo rivolgermi per fare ricorso e a chi inviare la documentazione

 

Si ricorre contro Nel caso di
Comune Multe della Polizia municipale o ausiliari del traffico o agenti e funzionari comunali
Provincia Multe della Polizia provinciale o agenti e funzionari provinciale
Regione Multe di agenti o funzionari regionali
Prefettura (Prefetto) Multe di funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato , Ferrovie in concessione e dell’Anas (Carabinieri, polizia stradale, corpo forestale, guardia di finanza ecc)

Non pagare e non ricorrere: ricevere l’avviso (la multa) e lasciarla nel cassetto

 

Se si decide di ritirare la multa (firmare la raccomandata A/R), la contravvenzione è, per legge, notificata perché consegnata. Da questa data decorrono i 60 giorni per pagare la violazione.
Se si decide di non pagare la multa, si riceve una cartella esattoriale (entro 5 giorno dall’ultimo atto notificato). Si può continuare a non pagare e allora l’Ente continua a darvi addosso con altri tipi di atti: fermo amministrativo dell’auto, altre multe, ipoteca. Tutto dipende dall’identità del debito che bisogna pagare.
Il ricorso è possibile anche contro la cartella esattoriale rivolgendosi al giudice di Pace entro 30 giorni chiedendo la sospensione oppure l’annullamento della cartella stessa.
Se i termini per il ricorso contro la cartella di pagamento sono scaduti, si deve ricorrere al Giudice ordinario secondo l’ex codice 615 del Codice di procedura Civile. (per vizi di forma e procedimenti legati al pignoramento).

Si deve fare ricorso alla commissione provinciale tributaria se è attiva una procedura di fermo amministrativo (auto) o ipoteca.

Cartella esattoriale andata in prescrizione

 

Abbiamo già scritto di cartelle esattoriali andate in prescrizione. Pertanto qui vi diamo un accenno sia per cosa e quando vanno in prescrizione i vari atti e quindi i termini di prescrizione.
La prescrizione è quel momento in cui la cartella “scade”, quindi il debito decade. La cartella esattoriale non ha più alcun valore e quindi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere con il pignoramento. Attendere la prescrizione significa attendere anni e ogni volta che il creditore fa un’azione (invio ad esempio di una lettera) la prescrizione si allontana perché si interrompe.
Gli atti che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizza per bloccare la prescrizione sono per la maggioranza dei casi:

  • la cartella esattoriale
  • l‘intimidazione di pagamento
  • il preavviso di fermo
  • il preavviso di ipoteca
  • un qualsiasi atto di pignoramento

Pertanto quando si riceve uno di questi atti, il pignoramento è interrotto e si ricomincia da capo.
I termini di tempo perché una cartella di pagamento vada in prescrizione vanno da 3 a 10 anni a seconda della tipologia della cartella stessa.

  • Cartella Irpef: va in prescrizione dopo 10 anni. Per alcune commissioni tributarie va in prescrizione dopo 5 anni perché un tributo annuale (avvalersi comunque ai 10 anni in quanto non tutta la giurisprudenza pensa di applicare i 5 anni, nonostante il codice civile stabilisce la prescrizione in 5 anni per tutti quei debiti che devono essere pagati almeno una volta ogni anno)
  • Cartella IVA: va in prescrizione dopo 10 anni
  • Cartella Irap: va in prescrizione dopo 10 anni
  • Cartella per multe stradali: va in prescrizione dopo 5 anni dal mancato pagamento. Se il contribuente fa ricorso e perde la causa, la prescrizione aumenta da 5 a 10 anni perché scatta la prescrizione da sentenza.
  • Cartella Imposta sui rifiuti: va in prescrizione dopo 5 anni Se il contribuente fa ricorso e perde diventano 10 (prescrizione da sentenza)
  • Cartella Imu e Tasi: va in prescrizione dopo 5 anni. Con il ricorso passa a 10 anni (se il contribuente perde il ricorso) (prescrizione da sentenza)
  • Cartella Bollo Auto: va in prescrizione dopo 3 anni a partire dall’anno successivo a quello del pagamento. Anche in questo caso la prescrizione diviene di 10 anni se il contribuente fa ricorso e perde (prescrizione da sentenza)
  • Cartella Inps e Inail: va in prescrizione dopo 5 anni. Se il contribuente fa ricorso e perde la prescrizione diventa di 10 anni (prescrizione da sentenza)
  • Cartella Canone Rai: si prescrive in 10 anni
  • Cartella Diritti Camera di Commercio: si prescrive in 10 anni
NATURA DEL DEBITO TERMINI PRESCRIZIONE IL CONTRIBUENTE FA RICORSO E PERDE
Irpef 10 anni
Iva 10 anni
Irap 10 anni
Multe Stradali 5 anni Scatta la prescrizione da sentenza: 10 anni
Imposta sui rifiuti 5 anni Scatta la prescrizione da sentenza: 10 anni
Imu 5 anni Scatta la prescrizione da sentenza: 10 anni
Tasi 5 anni Scatta la prescrizione da sentenza: 10 anni
Bollo Auto 3 anni Scatta la prescrizione da sentenza: 10 anni
Contributi Inps 5 anni Scatta la prescrizione da sentenza: 10 anni
Contributi Inail 5 anni Scatta la prescrizione da sentenza: 10 anni
Canone Rai 10 anni
Tari 5 anni
Contributo per Diritti Camera di Commercio 10 anni
Imposta di Registro 10 anni
Sentenze di condanna 10 anni

 

La prescrizione parte dalla notifica.

 

Quando la cartella è andata in prescrizione si deve presentare un’istanza di autotutela all’ente di credito. Se l’Ente ha provveduto nel frattempo al pignoramento, attendere che l’Esattore vi invii l’atto e fare ricorso contro quest ultimo.
Inviare l’istanza di autotutela sia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia all’Ente del credito così da essere tranquilli affinché entrambi siano informati. Vi forniamo qui di seguito alcuni esempi

  • contributi previdenziali: istanza di autotutela da inviare all’inps
  • multe: istanza di autotutela da inviare all’organo che ha elevato il verbale
  • imposte: istanza di autotutela da inviare all’Agenzia delle Entrate (non farsi fuorviare dal fatto che per le imposte si invia l’istanza all’Agenzia delle Entrate. Inviare l’istanza anche, in questo caso, come in tutti, anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione)
  • bollo auto: istanza di autotutela da inviare alla Regione
  • canone Rai: istanza di autotutela da inviare all’Agenzia delle Entrate Ufficio I di Torino
  • imposta dei rifiuti: istanza di autotutela da inviare al Comune

Utilizzare un foglio in carta semplice senza bolli, da spedire senza busta (piegandolo su se stesso), chiudere il plico con lo scotch sui 3 bordi dei lati aperti (a volte alcuni impiegati delle poste fanno storie se si usa spillare con la pinzatrice) e recarsi alla posta per inviare l’istanza con raccomanda A/R.
Se non concessi la raccomanda senza busta o raccomandata in foglio, ti rassicuriamo che è legale ed è stata introdotta dalla Sentenza 10021/2005 della Corte di Cassazione. Per ulteriori informazioni ti invitiamo a cliccare qui
Sentenza 10021_2005 della Corte di Cassazione
Si può anche utilizzare ed inviare l’istanza di prescrizione tramite posta elettronica certificata senza allegati, ma inserendo il tutto all’interno dell’email.
Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non rispondesse oppure rigettasse l’istanza attendi un passo da parte dell’ex Equitalia.
Se dovesse arrivare una cartella esattoriale con all’interno più atti, considerare ogni atto singolarmente: è possibile avere all’interno della stessa cartella di pagamento atti prescritti, atti ancora in essere da pagare e non ancora andati in prescrizione.
Ribadiamo quindi che il ricorso deve essere presentato

  1. al giudice di pace per le multe
  2. al tribunale del lavoro per i contributi
  3. alla commissione tributaria per le tasse, le imposte
  4. al tribunale ordinario per bollette
  5. Il ricorso deve essere presentato al giudice ordinario se fosse già in atto il pignoramento.

Cosa fare ?

 

Quando ex Equitalia bussa alla porta e quella porta è proprio la tua, non farti prendere dal panico. Una cartella esattoriale è stata notificata anche a te? Non sei l’unica persona a cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato una cartella mezzo posta. La soluzione esiste per tutto. Ad ogni problema esiste una soluzione e prima della disperazione fai un lungo respiro e sappi che esiste una soluzione anche per:

  1. debiti di Equitalia
  2. multe non pagate
  3. cartelle esattoriali non notificate e notificate
  4. cartelle rateizzate ecc

Informarsi è un diritto, ma soprattutto un dovere nei propri confronti. Mettere la testa sotto la sabbia mettendo la cartella di pagamento nel cassetto (e far finta di dimenticarsene) o stracciarla presi dall’ira oppure correre a pagarla sono reazioni a un pezzo di carta che nessuno vorrebbe avere nella buca della posta.
Informarsi, trovare una soluzione per opporti e scoprire che hai ragione in modo legale significa prendersi le proprie responsabilità ed affrontare una problematica che si credeva insormontabile e irrisolvibile. Potresti scoprire che l’atto è caduto in prescrizione oppure che puoi sospenderlo. Dunque iniziamo a guardare le cartelle esattoriali come dei documenti che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente per conto di un Ente in modo da riscuotere una determinata cifra iscritta a ruolo. Guardiamole e facciamoci aiutare da uno studio legale che magari ci fa una diagnosi gratuitamente e che sia specializzato in queste cartelle che i giornalisti chiamano “pazze”. Insieme allo studio legale si può comprendere se ci sono possibilità senza esborso di denaro e se sei interessato vai su Annulla la tua cartella, guarda il video e se vuoi maggiori informazioni chiama senza impegno.

 

Grazie per avermi letto!

Francesco Nano

Appassionato di business online fin dal 2009, consulente di marketing strategico e posizionamento dei siti web sui motori di ricerca, inventore e prototipatore di online business, >>BRAINSTORMER<< professionista.

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