In questo articolo vediamo come fare ricorso ad Equitalia per puntare alla sospensione delle cartelle esattoriali o all’annullamento della cartella di pagamento.
Nel nostro articolo precedente “Non pagare legalmente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione” abbiamo parlato di un argomento che sta a cuore a molti di noi. Con questo articolo invece vogliamo supportare coloro che intendono fare un ricorso a Equitalia (nota come Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Abbiamo già trattato di come non pagare una cartella esattoriale e di come comportarsi davanti ad Equitalia (o chi per lei), di chi è e cosa fa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia che in questo post chiameremo solo Agenzia delle Entrate-Riscossione e utilizzeremo l’abbreviativo AER). Vi abbiamo anche raccontato brevemente la storia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e non ci prolunghiamo oltre e vi riportiamo all’articolo sopra citato.
Annullamento della cartella di pagamento: come fare ricorso ad Equitalia ed arrivare alla sospensione delle cartelle esattoriali
Chi ci legge sa che l’ufficio che richiede il pagamento delle cartelle esattoriale è l’ex Equitalia, oggi sostituita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quando il contribuente (sia esso cittadino privato sia esso azienda) può richiedere l’annullamento dell’atto (cartella di pagamento) nel momento in cui ritenesse di aver ricevuto una cartella non dovuta: quindi se la somma, scritta nella cartella esattoriale, è ritenuta una somma non dovuta il contribuente può procedere all’invio della dichiarazione per l’annullamento, la sospensione e pertanto far ricorso.
Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’atto amministrativo sia effettivamente illegittimo, quindi non valido per la legge, annulla il documento seguendo norme specifiche e procede con lo sgravo delle somme non dovute iscritte a ruolo (abbiamo parlato di ruolo nell’articolo citato precedentemente – non pagare legalmente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) e quindi cancella il debito parzialmente o totalmente.
Come richiedere l’annullamento della cartella di pagamento
Il ricorso (sia che si parli di sospensione o di annullamento o anche di rimborso) su una cartella esattoriale per errata o mancata notifica, coinvolge diversi soggetti: in primis il contribuente che riceve una cartella non dovuta, l’ente coinvolto (Inps, Inail, Comune ecc), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Commissione tributaria o anche la Commissione penale, il Giudice di Pace ecc.
Considerando il fatto che in questo articolo ci vogliamo dedicare solamente al ricorso, vi riportiamo al nostro articolo citato nelle prime righe per conoscere la procedura dell’arrivo di una cartella esattoriale di pagamento ricevuta dal contribuente. Prima di procedere, ricordiamo che per ogni informazione relativa all’atto bisogna rivolgersi al concessionario che la emette; mentre se si vuole un’informazione relativa al contenuto dell’atto ci si deve rivolgere all’ente impositore che si trova scritto nella sezione “dettaglio degli addebiti” nella cartella stessa.
Quando la dichiarazione del contribuente perviene all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima valuta la contestazione scritta. Al contribuente viene comunicata la verifica e l’esito. Se la dichiarazione viene ritenuta valida, il contribuente può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento. Se quest’ultima ritiene che il contribuente abbia ricevuto una cartella esattoriale con somme non dovute, il cittadino (sia esso privato sia esso azienda) ha diritto dello sgravio entro 90 giorni dalla notifica di decisione (oggi sono divenuti 60, ma prosegui nella lettura per conoscere meglio i dettagli). Questo avviene anche se il contribuente ha già pagato e pertanto viene rimborsato.
L’Agenzia delle Entrate comunica l’annullamento della cartella all’Agente della riscossione il quale interrompe l’incasso del credito (debito per il contribuente). Cosa succede se il contribuente ha già pagato una cartella esattoriale sbagliata? Ha diritto al rimborso della somma ingiustamente indebitata.
Il rimborso viene erogato comunque presso l’Agente della riscossione.
Per fare un’opposizione contro le cartelle esattoriali ci si può rivolgere al Giudice di Pace. Prendiamo in considerazione una multa: vogliamo ad esempio fare ricorso contro una multa che ci è pervenuta a casa per mancato pagamento dell’infrazione commessa secondo il Codice Stradale. Come si procede per fare ricorso?
- ci si rivolge al Giudice di Pace del luogo in cui sarebbe avvenuta l’infrazione, scritta sulla cartella
- abbiamo 30 giorni di tempo (dalla notifica della cartella) per presentare ricorso
- dopo alcuni mesi il cittadino si deve presentare all’udienza (obbligatorio pena il rigetto del ricorso): la data gli verrà comunicata mediante notifica. Si può delegare qualcuno se si è impossibilitati ad andare all’udienza
- verranno esposti i motivi per l’annullamento della cartella: le motivazione devono riguardare solamente la cartella di pagamento e non la correttezza del verbale.
In questo esempio il contribuente si è rivolto all’ente impositore cioè all’ente che ha emesso il verbale (Comune, Provincia. Prefettura, eccetera).
(fonte https://ricorsi.net/formulario/formulario/ricorso-al-giudice-di-pace-avverso-cartella-di-pagamento.html)
Non si necessita di un avvocato per procedere ad un ricorso contro una cartella esattoriale in alcuni casi:
- multe: per un importo fino ad Euro 1.100 (ci si rivolge al Giudice di Pace)
- tasse: per un importo fino ad Euro 3.000 ( ci si rivolge alla Commissione tributaria)
Il contribuente deve versare un terzo delle maggiori imposte richieste dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agente della riscossione potrà proseguire a richiedere tale somma: questo avviene nel momento in cui si fa ricorso. Se, invece, il contribuente richiede la sospensione della cartella esattoriale nel termini per impugnare, la somma non dovuta verrà valutata in toto. Richiedere, dunque, la sospensione al giudice per far sì che il pignoramento non avvenga durante il ricorso.
La sospensione della cartella esattoriale è legittima e legale secondo la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) la quale sostiene che l’Agente della riscossione è obbligato a sospendere immediatamente ogni procedura esecutiva finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il D. Lgs n. 159/2015 ha modificato la disciplina della sospensione legale della riscossione contenuta nell’art. 1 commi da 538 a 543 della Legge di Stabilità 2013.
Quando l’importa della cartella è inferiore a 20.000 Euro il ricorso deve procedere secondo una mediazione tributaria (o Raclamo-mediazione) cioè un’istanza fatta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per far rivedere l’atto.
(fonte https://www.laleggepertutti.it/134602_ricorso-contro-equitalia-come-e-quando-agire)
L’atto di opposizione o proposta di mediazione da parte del contribuente è preliminare rispetto al ricorso.
Prima di trattare le differenze tra la Legge finanziaria e la Legge di Stabilità 2013 vogliamo esporvi un argomento che abbiamo accennato precedentemente: impugnare la cartella esattoriale.
Quali sono i termini per impugnare una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
I termini per impugnare una cartella inviata dall’Agenzia delle Entrate sono chiari:
- 30 giorni dalla notifica dell’atto nel momento in cui la cartella contenga somme relative ad una multa. Ricordiamo che il contribuente deve rivolgersi e, quindi inviare la dichiarazione, al Giudice di Pace
- 40 giorni dalla notifica dell’atto nel momento in cui la cartella contenesse somme legate a contributi previdenziali (somme collegate a pensioni, malattia, infortuni sul lavoro, maternità, disoccupazione ecc)
- 60 giorni dalla notifica dell’atto nel momento in cui in questa cartella sono presenti somme inerenti a tasse e tributi (Imu, Tari, Tars, bollo auto ecc.). Ricordiamo che per il ricorso la dichiarazione deve essere inviata alla Commissione tributaria da parte del contribuente.
Va ricordato che esiste la sospensione feriale (il mese di agosto) in cui gli uffici sono chiusi. Ci sono alcune eccezioni quali:
- istanza di accertamento con adesione: viene presentata dal contribuente e in questo caso i termini per presentarla sono 150 (60 giorni a cui vanno aggiunti altri 90 giorni) per far sì che la procedura di adesione venga portata a termine
- pignoramento: se il contribuente invia un ricorso contro il pignoramento, i giorni sono solamente 20. Anche in questo caso notate bene che a volte si subisce un pignoramento senza aver ricevuto alcuna cartella di pagamento. In questo caso i termini per fare ricorso sono illimitati: i termini massimi di scadenza sono inesistenti in quanto la Cassazione riconosce che esiste una mancata notifica della cartella esattoriale. Questo caso può avvenire quando il contribuente si reca presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per richiedere l’estratto di ruolo (quel documento che contiene le somme della cartella esattoriale richiesto dal contribuente ed emesso dal concessionario). L’amministrazione pubblica deve fornire i documenti in originale attraverso raccomandata a/r (se si procede attraverso l’uso delle poste italiane, non sono ammesse poste private né corrieri) oppure tramite relazione di notifica (quando la cartella di pagamento viene consegnata direttamente nelle mani del contribuente)
Prescrizione della cartella esattoriale dopo la notifica
Come abbiamo precedentemente detto nell’articolo che vi abbiamo citato all’inizio, anche l’Agenzia delle Entrate ha termini precisi da seguire: per notificare, sospendere ecc. L’atto va in prescrizione, ma i termini secondo cui la cartella cade in prescrizione sono diversi a seconda della somma dovuta:
- 3 anni per il bollo auto: per esempio se il bollo auto scade nel mese di ottobre e non lo avete pagato, dovete calcolare 3 anni dal 1 gennaio dell’anno successivo (del non pagamento)
- 5 anni per Tari, multe, Inps, Inail, Imu ecc
- 10 anni per iva, canone Rai ecc
Per comprendere comunque meglio la propria situazione bisogna analizzare nel dettaglio e attentamente cosa dice la legge in materia di prescrizione. Quando l’Agenzia delle Entrate procede con il pignoramento , questo deve avvenire dopo un anno dalla notifica della cartella. Oltre questo termine (1 anno) l’Agenzia delle Entrate deve inviare nuovamente un nuovo atto chiamato intimazione di pagamento detta anche intimazione ad adempiere la cui somma deve essere pagata entro 5 giorni. L’Agenzia delle Entrate deve procedere con questo secondo atto e non con il pignoramento dopo il primo atto. L’intimazione di pagamento decade dopo 180 giorni dalla notifica dell’atto. L’intimazione ad adempiere può essere inviata diverse volte fino a quando l’atto cade in prescrizione.
Legge finanziaria e Legge di Stabilità: quali le differenze e le agevolazioni per il cittadino
Prima di parlare specificatamente della Legge di Stabilità 2013 proviamo a comprendere, brevemente, cos’è la Legge di Stabilità.
Abbiamo sentito parlare di legge finanziaria, manovra economica e legge di stabilità. Andiamo per ordine.
Con legge finanziaria si intende la legge ordinaria del governo italiano. La legge ordinaria è un atto normativo adottato dal Parlamento o dall’organo analogo di un ente territoriale e locale per regolare la politica economica del paese per un triennio attraverso misure di finanza pubblica o di politica di bilancio. La politica di bilancio è un’azione di politica economica messa in atto a livello statale dal governo sul proprio bilancio pubblico. Il bilancio pubblico è un documento di contabilità dello Stato che indica le entrate e le uscite dell’amministrazione di uno Stato relativo ad un determinato periodo.
La legge finanziaria è detta anche “manovra economica” ed è una legge della Repubblica Italiana pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Dal 2010 questa legge (legge finanziaria) è stata sostituita dalla legge di Stabilità. Dal 2017 viene chiamata Legge di Bilancio L. 11 dicembre 2016 n. 232 (fonte http://www.governo.it/approfondimento/legge-di-bilancio-2017/6552).
La legge di Stabilità:
- serve per regolare la vita economica dell’Italia per 3 anni
- regola i conti pubblici dell’Italia
- è soggetta all’esame dell’Unione Europea
In questo documento devono essere contenuti punti importanti quali:
- il saldo netto da finanziare cioè la differenza tra spese e entrate fiscali
- il saldo del ricorso al mercato cioè l’importo da coprire tramite i prestiti
- l’importo degli speciali fondi di bilancio (“oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso”) – fonte http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Glossario/
- l’entità massima per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego
- gli stanziamenti necessari per finanziare in conto capitale le spese deliberate da leggi
- la previsione di spesa a lungo termine che muta a seconda delle risorse finanziarie disponibili di anno in anno
Dopo aver definito alcuni termini anche per i non addetti ai lavori procediamo elencando qualche modifica della legge di stabilità rispetto alla legge finanziaria:
- i contenuti della manovra devono essere più dettagliati
- intercorre meno tempo tra la data di approvazione del documento e quella di presentazione della legge di stabilità
- il contenuto è più snello nella legge di stabilità rispetto a quello della legge finanziaria
- gli interventi di sostegno e sviluppo economico dovranno essere inseriti in disegni di legge collegati alla legge di stabilità, ma al di fuori di essa
- la legge di stabilità è anch’essa formata da articoli e tabelle: nella prima parte (sezione) si riporta il saldo massimo netto da finanziare e del ricorso al mercato, la variazione delle aliquote delle imposte, l’importo dei fondi speciali, l’importo complessivo destinato al rinnovo dei contratti pubblici, le norme del Patto di stabilità interno e alla realizzazione del Patto di convergenza, le misure correttive delle leggi che comportano oneri superiori a quelli previsti. Nelle tabelle allegate alla legge di stabilità viene ridefinito il contenuto della Tabella C escludendo da essa le spese destinate al funzionamento degli enti pubblici che saranno determinate dalla legge di bilancio
- la tabella D della legge di stabilità assorbe le tabelle D, E, F della legge finanziaria inerenti alle spese in conto capitale: essa riporta gli importi destinati al finanziamento delle leggi. La lettera F dell’art. 1, comma 538 della Legge 228/2012 (legge finanziaria) è stata inglobata nella tabella D. Tale norma conteneva una “clausola aperta”
la tabella E della legge di stabilità riporta le riduzioni delle autorizzazioni legislative inerenti alla spesa corrente
Ricordiamo dunque che a partire dal 22 ottobre 2015:
- la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di riscossione o di un atto cautelare o esecutiva pena decadenza della stessa
- la dichiarazione deve essere motivata: devono essere presentati tutti quei documenti che sostengono l’illegittimazione (documenti che sono avvenuti prima della formazione del ruolo). Pertanto la documentazione presentata deve avere una data precedente rispetto all’atto scritto a ruolo oppure la cartella di pagamento (o avviso) deve essere andata in prescrizione
- i crediti sono annullati di diritto decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’Agenzia della riscossione
- la documentazione presentata deve essere veritiera pena la responsabilità penale
Eliminazione della clausola aperta di sospensione
Trattiamo qui la lettera f dell’art. 1, comma 538 della Legge n. 228/2012 inglobata nella lettera D della Legge di Stabilità. La “clausola aperta” inserita nella lettera f dava la possibilità al contribuente di ottenere la sospensione della riscossione nel momento in cui gli atti fossero stati interessati da “qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”. Tale formulazione (“qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”) dava spazio a difficoltà nell’interpretazione della stessa. La soppressione della lettera f fa in modo che, in questi 4 casi, sia possibile…
- richiedere la sospensione legale della riscossione esattoriale
- prescrizione o decadenza del diritto di credito avvenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo
- sospensione amministrativa concessa dal creditore
- sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato la pretesa del creditore (in parte o del tutto)
- pagamento effettuato in favore dell’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo
Si perviene quindi che la soppressione della clausola aperta sia un’azione cautelare nei confronti del contribuente affinché non vengano emessi errori o anomalie comunicative tra ente creditore e concessionario per la riscossione.
“Legge di Stabilità 2013”: la sospensione delle “cartelle pazze” (cartella di pagamento) – termine per la presentazione della domanda di sospensione
Le cartelle di pagamento emesse dal concessionario della riscossione sono definite “cartelle pazze” in gergo giornalistico.
Dal 1 gennaio 2013 il contribuente con in mano un atto di riscossione (cartella di pagamento) o un atto di natura cautelare (comunicazione che previene l’iscrizione dell’ipoteca) o esecutiva (notifica dell’avviso di vendita immobiliare) può presentare una dichiarazione al concessionario causando l’immediata sospensione della procedura di riscossione.
La dichiarazione è a tutti gli effetti una domanda di autotutela e deve contenere le somme (parziali o totali) non dovute erroneamente iscritte a ruolo. La dichiarazione deve essere inviata dal contribuente entro 90 giorni dalla notifica dell’atto.
Il concessionario trasmette, entro 10 giorni, la dichiarazione e gli eventuali allegati (inviati dal contribuente) all’ente impositore.
Trascorsi 60 giorni ed entro 220 giorni dalla trasmissione, l’ente impositore, conferma l’esistenza delle motivazioni al contribuente, mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite email certificata (pec) e trasmette il provvedimento di sospensione o sgravio al concessionario. Se l’impositore non dovesse trovare alcuna motivazione idonea avvisa comunque il contribuente entro il tempo sopra citato. Si riceve quindi una risposta sia quando le ragioni sono accettate sia quando queste ragioni sono ritenute invalidate. Se non si dovesse ottenere una risposta entro 220 giorni le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto.
La dichiarazione può essere presentata se l’atto emesso dal creditore è interessato da:
- Prescrizione altrimenti il diritto di credito decade
- Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
- Sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore
- Pagamento effettuato con data antecedente al ruolo in favore del creditore
- Sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito (debito del contribuente) in modo parziale o totale
- Altre cause di non esigibilità del credito
Sospensione legale della riscossione: contenuto e motivi per presentare la dichiarazione – modalità di comunicazione e termini temporali
Il Decreto Legislativo 24 Settembre 2015 n. 159 è entrato in vigore il 22 Ottobre 2015. Abbiamo precedentemente detto che alcuni commi sono stati modificati. Vi indichiamo qui di seguito le modifiche:
- Art. 1 Comma 538 (D. Lgs n. 159/2015): i termini per la presentazione sono stati ridotti. Il comma in oggetto ha sostituito le parole “entro novanta” con la frase “a pena di decadenza entro sessanta”: la richiesta di sospensione della cartella di pagamento deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione pena la decadenza (precedentemente era di 90 giorni). Il decreto Legislativo ha aggiunto “a pena di decadenza” specificando la natura perentoria del termine per la presentazione dell’istanza: il diritto di ottenere la sospensione decade.
- Comma 539 (D. Lgs n. 159/2015): entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, l’ente creditore comunica al concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio.L’ente creditore aveva altri 60 giorni per comunicare la documentazione:
- comunicare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e trasmettere al concessionario il provvedimento
- comunicare al debitore l’inidoneità della documentazione prodotta e trasmettere l’esito al concessionario della riscossione per riprendere l’attività di recupero crediti
Tale comunicazione avviene tramite canale telematico o mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo posta elettronica certificata (pec). Decorso il tempo stabilito al debitore viene comunque dichiarato l’esito dell’esame della dichiarazione.
Con il comma 539 viene eliminato il termine dilatorio di 60 giorni e non è fissato alcun termine, stabilisce che il creditore deve comunicare al contribuente l’esito dell’esame della domanda (tramite pec, raccomandata A/R o apposito canale telematico) fornendo l’esito anche al concessionario. Il creditore può attendere i 60 giorni, ma può dare una risposta anche prima dei 60 giorni. L’invio telematico è un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed è una variazione del D. Lgs n. 159/2015 o meglio un’aggiunta. La versione precedente (Legge n. 228/2012) prevedeva solo una comunicazione tramite pec o raccomanda A/R.
- Comma 539-bis (D. Lgs n. 159/2015): la reiterazione della dichiarazione (domanda di sospensione) è inammissibile.
- Comma 540 (D. Lgs n. 159/2015): in caso di mancato invio della comunicazione, da parte dell’ente creditore, trascorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, le partite (somme) sono annullate di diritto Abbiamo detto che il creditore può dare una risposta dell’esito della domanda al creditore (e quindi al concessionario della riscossione) anche prima che i 60 giorni siano trascorsi. Rimane, invece in vigore il limite temporale: l’ente creditore deve comunicare l’esito dell’esame al debitore e al concessionario per la riscossione entro 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza pena l’annullamento del debito
- Comma 543 (D. Lgs n. 159/2015): trascorsi 220 giorni senza che l’ente impositore fornisca riscontro le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto
- Comma 544 (D. Lgs n. 159/2015): per la riscossione dei debiti fino a 1.000 euro, ogni azione cautelare ed esecutiva decorre dopo 120 giorni dall’invio della comunicazione contenente, in modo dettagliato, le somme iscritte a ruolo a meno che l’impositore abbia già comunicato l’inidoneità della documentazione presentata dal contribuente.
In sintesi il contribuente ha diritto di richiedere direttamente al concessionario per la riscossione la sospensione immediata di eventuali azioni cautelari (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutive (pignoramenti) intraprese dal concessionario. Si può richiedere la sospensione a tutti gli enti e società incaricate per la riscossione dei tributi e pertanto non soltanto ad Equitalia (Agenzia delle Entrate – Riscossione)
Istanza di sospensione del pignoramento e i suoi effetti: termini di efficacia
All’interno dell’art. 1 comma 539 viene aggiunto un provvedimento: tale norma prevede che resta sospeso il termine di 200 giorni (art. 53, comma 1 D.P.R. n. 602/1973) decorso il quale i pignoramenti perdono efficacia se non è stato effettuato il primo incanto.
Inerzia del creditore: annullamento del credito
Torniamo sul punto del comma 540 (D. Lgs n. 159/2015): il debito è annullato automaticamente di diritto se l’ente creditore risponde oltre il limite temporale dei 220 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale inattività non indica l’annullamento del debito nei casi in cui il motivo di sospensione legale della riscossione è diverso rispetto a quelli descritti all’art. 1 comma 538:
- sospensione giudiziale o amministrativa della riscossione
- sentenza non definitiva di annullamento del credito
L’annullamento del credito trova applicazione a causa di inadempienza del creditore esclusivamente nell’unione dei comma 538 e 540:
- prescrizione o decadenza del diritto di credito in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo
- provvedimento di sgravio emesso dal creditore
- pagamento riconducibile al ruolo, effettuato in data antecedente alla formazione di ruolo
- sentenza definitiva di annullamento del credito emessa da un giudice
Ti invitiamo a leggere anche l’articolo relativo ai moduli e fac simili di ricorso contro le cartelle esattoriali
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Grazie per avermi letto!